
Corte Costituzionale, sentenza n. 77 del 08/04/2025
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La Consulta ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 108, comma 12, d.lgs. 36/2023, sollevate per la parte in cui è previsto che il principio di invarianza della soglia di anomalia operi solo successivamente al provvedimento di aggiudicazione, anche nel caso in cui la stazione appaltante si sia avvalsa dell’inversione procedimentale. La disposizione censurata realizza, infatti, un bilanciamento tra opposti interessi, individuando nell’aggiudicazione il momento in cui si raggiunge l’equilibrio tra l’esigenza di stabilità, efficienza e celerità nella gestione degli appalti pubblici e il rispetto del canone di imparzialità. Invero, qualora nel corso della gara con inversione procedimentale non fosse più consentita, dopo l’apertura delle offerte economiche, la modifica della soglia di anomalia (derivante da provvedimenti amministrativi o giurisdizionali di esclusione, o anche di riammissione dei concorrenti), la possibilità di selezionare la migliore offerta potrebbe risultare eccessivamente compromessa.