Intervento della Corte Costituzionale, con la sentenza n. 103/2026, circa la natura privatistica della società in house.

Si segnala la pronuncia della Corte Costituzionale n. 103/2026, con la quale è stata fatta chiarezza su un aspetto specifico della disciplina delle società in house, risolvendo la questione di legittimità costituzionale rimessa dalla Seconda Sezione del Consiglio di Stato. In particolare, la Consulta ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale legate alla presunta disparità di trattamento e violazione del buon andamento in merito all’art. 22‑bis del d.l. 133/2014, che esclude le società in house dalla deroga alla rimodulazione in peius delle tariffe incentivanti prevista per gli impianti fotovoltaici di enti locali e scuole.

La Corte, al di là del profilo specifico oggetto del giudizio, ribadisce infatti che la società in house costituisce persona giuridica di diritto privato. Laddove il legislatore assoggetti tali soggetti a una disciplina di natura pubblicistica, come avviene in singoli e specifici ambiti, ciò non vale a mutarne la natura giuridica, ma individua soltanto la normativa applicabile in quei determinati contesti. La qualificazione pubblicistica di singole discipline di settore è, pertanto, fenomeno estrinseco rispetto all'identità soggettiva dell'ente, che rimane privata.

Si tratta di una precisazione che assume rilievo non secondario, specie alla luce di alcuni orientamenti giurisprudenziali recenti che hanno mostrato incertezze e oscillazioni sul punto, talvolta trattando la società in house come soggetto intrinsecamente pubblico in ragione dei suoi legami organici con l'ente controllante o della funzione svolta.

La pronuncia offre dunque un punto fermo nella ricostruzione sistematica dell'istituto, con ricadute potenzialmente significative sul regime applicabile in materia di responsabilità, di giurisdizione e di disciplina del personale, ambiti nei quali il dibattito dottrinale e giurisprudenziale è ancora aperto.

Si allega di seguito il corpo della sentenza in esame.

Corte Costituzionale, 11.06.2026, n. 103.pdf