La Corte di giustizia UE si esprime sulla compatibilità eurounitaria del meccanismo di compensazione c.d. a due vie sul prezzo dell’energia
La Corte di giustizia dell’Unione Europea si pronuncia sul delicato equilibrio tra interventi nazionali contro il caro-energia e rispetto delle regole del mercato interno. Con la sentenza del 22 gennaio 2026 (causa C-423/23, Secab), allegata in calce, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia con ordinanza del 7 luglio 2023, la Corte ha formulato i seguenti principi:
a) «l’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, i considerando 3 e 12 della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, nonché l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 8 del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell’energia, letti alla luce dell’articolo 7, paragrafo 5, nonché dei considerando da 27 a 29 e 39 di quest’ultimo - devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale adottata anteriormente al regolamento 2022/1854 e che, per il periodo compreso tra il 1º febbraio 2022 e il 30 giugno 2023, ha fissato un tetto sui ricavi di mercato ottenuti dai produttori di energia elettrica da impianti che utilizzano l’energia idroelettrica ad acqua fluente senza garantire che tali produttori conservino il 10% dei loro ricavi eccedenti tale tetto»;
b) «l’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2019/944, i considerando 2, 3 e 12 della direttiva 2018/2001, nonché l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 8, paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento 2022/1854, letti alla luce dei considerando da 27 a 29 e 39 di quest’ultimo - devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale adottata anteriormente al regolamento 2022/1854 e che, per il periodo compreso tra il 1º febbraio 2022 e il 30 giugno 2023, ha fissato un tetto sui ricavi di mercato ottenuti dai produttori di energia elettrica da impianti che utilizzano l’energia idroelettrica ad acqua fluente, determinando tale tetto sulla base di una media aritmetica dei prezzi constatati nella zona di mercato corrispondente nel corso del periodo compreso tra il 1º gennaio 2010 e il 31 dicembre 2020, rivalutati in funzione dell’inflazione, purché una simile normativa non pregiudichi gli investimenti nel settore delle energie rinnovabili, ai sensi di tale articolo 8, paragrafo 2, lettere b) e c), valutazione che deve essere effettuata alla luce dell’insieme delle circostanze pertinenti»;
c) «il considerando 3 della direttiva 2018/2001 e l’articolo 7, paragrafo 1, lettere da h) a j), l’articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e d), nonché l’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento 2022/1854, letti alla luce dei considerando 27 e 41 di quest’ultimo - devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale adottata anteriormente al regolamento 2022/1854 e che, per il periodo compreso tra il 1º febbraio 2022 e il 30 giugno 2023, ha fissato un tetto sui ricavi di mercato ottenuti dai produttori di energia elettrica da impianti che utilizzano energia idroelettrica ad acqua fluente, senza prevedere un tetto per i ricavi provenienti dalla vendita di energia da carbon fossile né un tetto differenziato per i produttori di energia elettrica da fonti solari, geotermoelettriche o eoliche».