Rimessione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea di questioni in merito all'assoggettamento dei cd. "servizi legali esclusi" ai principi eurounitari fondamentali in materia di concorrenzialità, imparzialità, non discriminazione e trasparenza
Mediante l'ordinanza di remissione del 04/05/2026, n. 3462, allegata in calce, la V Sezione del Consiglio di Stato ha rimesso alla Corte di giustizia UE una questione destinata ad avere un impatto rilevante sul conferimento degli incarichi legali da parte delle pubbliche amministrazioni.
Al centro del rinvio vi è la compatibilità con il diritto europeo della disciplina italiana che, pur escludendo i servizi legali dall’applicazione delle ordinarie procedure di gara previste dal Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023), continua a richiamare una serie di principi e obblighi tipici dell’evidenza pubblica.
Secondo la normativa nazionale, infatti, anche gli incarichi legali esclusi dalle procedure competitive tradizionali devono rispettare i principi di concorrenza, trasparenza, imparzialità e proporzionalità. A tali prescrizioni si affiancano ulteriori adempimenti amministrativi, tra cui l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, l’acquisizione del Codice Identificativo di Gara (CIG) e il versamento del contributo dovuto all’ANAC.
In particolare, di seguito si indicano i quesiti pregiudiziali proposti:
“i) se i principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui agli artt. 49 e 56 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), nonché il principio euro-unitario di proporzionalità di cui all’art. 5 dello stesso TFUE e l’art. 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2014/24/UE ostino all’applicazione di una normativa nazionale in materia di appalti pubblici avente ad oggetto servizi legali, quale quella italiana contenuta nell’art. 56, comma 1, lettera h), nell’art. 13, comma 5 e nell’art. 3, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, secondo cui l’amministrazione che intende affidare uno di tali servizi deve comunque tenere conto dei principi fondamentali del Trattato UE in tema di concorrenzialità, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità”;
“ii) se i principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui agli artt. 49 e 56 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), nonché il principio euro-unitario di proporzionalità di cui all’art. 5 dello stesso TFUE e il connesso divieto di gold plating ostino all’applicazione di una normativa nazionale la quale preveda, in materia di affidamento di servizi legali: a) la comunicazione, ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie), del codice identificativo di gara ai fini del monitoraggio finanziario connesso al pagamento dei compensi dovuti per lo svolgimento di tali servizi; b) il pagamento del contributo ANAC, ai sensi dell’art. 222 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, onde consentire alla suddetta autorità nazionale anticorruzione di svolgere ogni opportuna verifica circa il rispetto dei principi di concorrenzialità, imparzialità e non discriminazione da parte delle pubbliche amministrazioni che affidano tali stessi servizi”.
Consiglio di Stato, Sez. V, ordinanza del 04.05.2026, n. 3462_.pdf