Rimessione alla Corte di giustizia UE le questioni su proporzionalità della soglia fiscale, esclusione automatica dalle gare e limiti al self-cleaning

Mediante l'ordinanza del 29.01.2026 n. 758, allegata in calce, la III Sezione del Consiglio di Stato ha rimesso alla Corte di giustizia UE alcune questioni pregiudiziali circa la compatibilità della esclusione automatica da procedure di gara per debiti tributari di importo non significativo in relazione al valore degli appalti e l’obbligo di regolarizzazione fiscale entro la presentazione dell’offerta, senza possibilità di regolarizzazione successiva.

Di seguito si indicano i quesiti pregiudiziali proposti:

a) se gli artt. 18, paragrafo 1, e 57, paragrafo 3, della direttiva 2014/24/UE e i principi di ragionevolezza, proporzionalità, trasparenza, legittimo affidamento e certezza del diritto, non ostino ad una interpretazione dell’art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016 che ricomprenda quale causa di esclusione automatica dalle procedure d’appalto anche il mancato o ritardato pagamento di un contributo unificato e/o della sanzione per l’omesso o ritardato versamento di esso;

b) se gli artt. 18, paragrafo 1, e 57, paragrafo 3, della direttiva 2014/24/UE, l’art. 5 del TUE e i principi di ragionevolezza e proporzionalità in essi espressi, ostino ad una normativa nazionale quale l’art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016 che impone l’esclusione automatica dalle procedure di appalto dell’operatore economico che non abbia pagato o abbia ritardato il pagamento di un piccolo importo predeterminato nella soglia fissa di euro 5.000 e senza applicazione di alcun parametro di natura relativa commisurato all’importanza e al valore dell’appalto, ovvero di un apprezzamento demandato, caso per caso, all’amministrazione, che tenga conto delle circostanze concrete nonché dell’oggettiva inidoneità della irregolarità ad incidere sulla solvibilità ed affidabilità dell’operatore economico;

c) se l’art. 57, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, anche alla luce de principio eurounitario di proporzionalità, debba essere interpretato nel senso che esso osti a una normativa nazionale, quale l’art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016, che preveda, con riferimento alla inottemperanza di obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, che l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta;

d) qualora la risposta data alla precedente questione sia nel senso della compatibilità della previsione interna con il diritto eurounitario, se l’art. 57 della direttiva 2014/24/UE, anche alla luce del principio eurounitario di proporzionalità, debba essere interpretato nel senso che esso osti a una normativa nazionale, quale l’art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016, che impone l’esclusione automatica di un operatore economico per irregolarità fiscale, senza possibilità di regolarizzazione successiva, anche laddove l’operatore abbia sanato la propria posizione prima dell’aggiudicazione definitiva, se del caso previo apprezzamento discrezionale dell’amministrazione delle ragioni addotte a giustificazione dell’adempimento tardivo o della serietà dimostrata nell’impegno vincolante assunto.

Consiglio di Stato, Sez. III, ordinanza del 29.01.202 n. 758.pdf